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Beneficio di  200 euro previsto dall’art. 33 del DL 17 maggio 2022 n. 50 e ulteriore beneficio di 150 euro previsto all’art. 20 del DL 23 settembre 2022 n. 144.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge, Decreto Energia e Investimenti, che introduce misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, nonché in materia di politiche sociali e servizi ai cittadini. Il decreto-legge n. 50 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio 2022, mentre il Decreto Interministeriale del 19/08/2022 ha definito le modalità di attribuzione dell’ indennità una tantum di 200 euro a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse (art. 33 del DL 50)”.

Il recente decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) ha individuato i requisiti per ricevere un incrementato del montante dell’ indennità di ulteriori 150 euro.

La platea dei potenziali beneficiari è costituita da tutti i professionisti iscritti a Gestione Agrotecnici il 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge). 

Sono esclusi: 

– i titolari di pensione di Agrotecnico o di altro ente decorrenza antecedente al 18/05/2022;

 – chi è contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali INPS. Se un iscritto risulta contemporaneamente iscritto a una delle gestioni previdenziali autonome dell’ INPS (ad es. Gestione Separata), la domanda va presentata esclusivamente all’ INPS.

Requisiti: 

possono beneficiare dell’ indennità i professionisti che:

1) nell’ anno di imposta 2021 abbiano conseguito un reddito complessivo assoggettabile ad IRPEF non superiore a 35.000 euro per l’ indennità di 200 euro e a 20.000 euro per l’ indennità aggiuntiva di  150 euro.

Dal computo del reddito personale al netto dei contributi previdenziali e assistenziali versati sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le  competenze arretrate sottoposte a tassazione separata; 

2) abbiano effettuato, entro il 18/05/2022 (data di entrata in vigore del Decreto Legge), almeno un versamento, totale o parziale, relativo alla contribuzione obbligatoria dovuta alla Gestione Agrotecnici con competenza dal 01/01/2020 fino al 18/05/2022 (quindi riferita agli anni 2020 e 2021). 

Tale requisito non si applica ai professionisti neoiscritti che non hanno scadenze ordinarie di pagamento entro la stessa data del 18 maggio;

3) non abbiano percepito le prestazioni di cui agli articoli 31 (“Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti”) e 32 (“Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti”) del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50; 

4) non abbiano presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

Come fare domanda: gli associati devono presentare le domande entro il 30/11/2022 con la modulistica allegata esclusivamente agli indirizzi PEC indicati nei moduli, per aver diritto ad entrambi i benefici sarà sufficiente inviare la domanda per aver accesso al beneficio previsto dal DL 144/2022 (150 euro)

Liquidazione dell’ indennità: la Gestione Agrotecnici  procede alla verifica dei requisiti e provvede ad erogare l’ indennità, rispettando il criterio cronologico di arrivo.

Regime fiscale e incumulabilità: l’ indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali e non è cumulabile con analoga indennità erogata da altri enti previdenziali e con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50.

Clicca qui per scaricare il modulo indennità 150 euro

Clicca qui per scaricare il modulo indennità 200 euro