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Decreto Sostegni Bis

INFORMATIVA
a cura dei membri eletti in seno al Comitato
della GESTIONE AGROTECNICI ED AGROTECNICI LAUREATI

È stato pubblicato il Decreto sostegni bis nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021.

Il D.L.  n. 73/2021 riporta le “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

Prevede un nuovo pacchetto di contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA anche per chi svolge la libera professione, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate.

L’articolo 1 prevede contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Le componenti della misura sono tre:

  1. replica del precedente intervento previsto dal primo Decreto Sostegni, con un contributo a fondo perduto per le partite IVA con determinate classi di ricavi, che abbiamo subito un calo del fatturato di almeno il 30 per cento tra il 2019 e il 2020;
  2. una seconda componente basata sul calo medio mensile del fatturato nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
  3. la terza componente avrà una finalità perequativa e si concentrerà sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

Per quanto riguarda la replica di cui al punto 1) verrà erogato dall’Agenzia delle Entrate, sempre che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis, la partita IVA attiva e non abbiano indebitamente percepito il precedente contributo.

Con riferimento al punto 2) i professionisti a Partita IVA che hanno preso l’aiuto economico del DL Sostegni di marzo 2021 (e che quindi avrebbero diritto al ‘replay’ descritto sopra) ma che hanno registrato ulteriori perdite, potranno chiedere questo secondo contributo in misura maggiorata.

Questo contributo spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL Sostegni Bis.

Per ottenerlo, sarà necessario che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

L’importo massimo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro e può essere riconosciuto sotto forma di credito di imposta o utilizzato in compensazione con F24.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale.

Per il contributo di cui al punto 3) questo spetta ai titolari di Partita IVA con ricavi o compensi fino a 10 milioni di euro che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del MEF.

Il contributo sarà calcolato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate, la percentuale che verrà definita con decreto del MEF.

Il contributo può essere richiesto esclusivamente mediante istanza telematica all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L’istanza può anche essere presentata, per conto dell’interessato, da un intermediario fiscale (tipicamente un commercialista o altro soggetto abilitato) purché sia già precedentemente delegato ai servizi di cassetto fiscale.

Si segnala altresì l’art. 72 che garantisce, nuove opportunità di lavoro in ANAS per 370 professionisti tecnici nel campo dell’ingegneria e degli impianti.

Link per informativa sui contributi a fondo perduto
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/contributi-a-fondo-perduto-at

Link testo Decreto Legge n° 73 del 25 maggio 2021
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/25/21G00084/sg