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Gestione separata Agrotecnici pronta a erogare il bonus di aprile DM interministeriale del 29 maggio 2020

Roma 9 giugno 2020

Il Coordinatore Agr. Alessandro dott. Maraschi  comunica  gli iscritti che con la pubblicazione del decreto interministeriale del 29.05.2020, avvenuta il 5 giugno, da oggi  possono essere presentate alla Gestione Agrotecnici, le domande per l’erogazione del bonus per il mese di aprile.

Si ricorda che:

  1. per iscritti che hanno già beneficiato della indennità di marzo:

Gli iscritti che già avevano presentato domanda con riferimento al mese di marzo e che avevano beneficiato del bonus non devono presentare una nuova domanda

La Gestione eroga a costoro, in via automatica, il bonus con riferimento anche al mese di aprile.

E’ sufficiente essere stato iscritto alla gestione antecedentemente al 23 febbraio 2020 (oppure aver chiuso la partita IVA dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020) e non essere divenuti titolari di pensione diretta nel corso mese di aprile

Si evidenza unicamente la necessità di segnalare alla Gestione eventuali cambi di conto corrente

  • per iscritti che non hanno beneficiato della indennità con riferimento al mese di marzo:

Gli iscritti che non hanno percepito il bonus per il mese di marzo, hanno facoltà di presentare domanda per il mese di aprile, alle seguenti condizioni ed entro l’8 luglio 2020.

Per le nuove domande, la Gestione verifica il  possesso dei requisiti e predispone una graduatoria sulla base dell’ordine cronologico di arrivo.

Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e copia tessera codice fiscale.

L’iscritto non deve avere nessuna delle seguenti caratteristiche

  • Non deve essere titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • Non deve essere titolare di pensione diretta (di vecchiaia, invalidità o inabilità)
  • Non deve aver prodotto un reddito professionale superiore a 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (alla data del 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti

L’iscritto inoltre deve ricadere in almeno una delle seguenti caratteristiche reddituali

[]   aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra i 35.000 euro ed i 50.000 euro e aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra 23 febbraio 2020 e 30 aprile 2020

[]   aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale compreso tra i 35.000 euro ed i 50.000 euro e aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre del 2019

[]   aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito professionale non superiore ad euro 35.000 e aver subito una limitazione dell’attività a seguito di provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da CoViD19

Disposizioni comuni a entrambe le ipotesi:

L’indennità è pari a 600 € e non concorre alla formazione del reddito

L’iscritto può ricevere l’indennità in parola da un unico ente previdenziale, per cui non si può presentare domanda a più Enti previdenziali

La gestione procederà alle verifiche della sussistenza dei presupposti di legge, sulla base delle informazioni trasmesse da Agenzia Entrate e INPS

Per aver diritto alla indennità il DM dispone, inoltre, che l’iscritto non debba aver percepito le prestazioni previste dagli articoli 19 (cassa integrazione ordinaria), 20 (cassa integrazione straordinaria), 21 (assegno ordinario ai datori di lavoro), 22 (cassa integrazione in deroga), 27 (bonus professionisti e collaboratori coordinati iscritti alla Gestione speciale INPS), 28 (indennità lavoratori autonomi iscritti all’AGO-Assicurazione Generale Obbligatoria), 29 (indennità per i lavoratori del turismo), 30 (indennità per i lavoratori dell’agricoltura), 38 (indennità lavoratori dello spettacolo), 96 (indennità collaboratori sportivi) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

  • il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,
  • le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

L’iscritto è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.T. n. 445/2000)

Dopo l’invio della domanda, l’eventuale inammissibilità verrà comunicata a stretto giro di posta: si invitano i professionisti a verificare quotidianamente tra la posta email e le PEC eventuali messaggi  al fine di reintegrare la domanda per non perdere il diritto al bonus.

I componenti il Comitato Amministratore sono a disposizione degli iscritti per dar loro ogni utile informazione e raccoglierne le problematiche:

Per scaricare il modulo e le istruzioni:  https://gestioneagrotecnici.enpaia.it/agrotecnici-modulistica/