Nota Cumulo contributivo
Cumulo previdenziale gratuito
La legge di stabilità 2017 (commi 195-198 art. 1 della Legge n°232/2016) ha esteso, a partire dal 1° gennaio 2017, l’applicazione del cumulo contributivo anche alle forme pensionistiche obbligatorie di lavoratori autonomi.
Sono interessati al Cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata Inps, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
In sostanza è consentito, senza oneri a carico del richiedente, cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestione al fine di ottenere una unica pensione da liquidarsi secondo quanto stabilito dai regolamenti di calcolo previste da ciascun ente di previdenza coinvolto.
La pensione è pertanto ottenuta come somma delle quote maturate nelle singole Casse di Previdenza. Ciascuna Gestione determinerà la prestazione pro quota della pensione, in base al sistema di calcolo previsto dal proprio ordinamento. Per la determinazione del pro quota ogni gestione deve prendere in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nel proprio ente, indipendentemente da eventuali periodi coincidenti con altre casse di previdenza.
Il Cumulo trova applicazione per le seguenti tipologie di pensioni:
a) vecchiaia;
b) anzianità;
c) inabilità;
d) superstiti.
Pagamento della pensione
In base alla convenzione stipulata con l’INPS dalle Casse di previdenza, il pagamento della prestazione è effettuato dall’INPS in nome e per conto di tutte le gestioni coinvolte nella procedura.
Vincoli della procedura
Non è possibile l’applicazione della procedura di Cumulo nel caso in cui l’interessato abbia finalizzato una richiesta di ricongiunzione in base alla legge 45/90.
Nel caso di richiesta di pensione in regime di totalizzazione (decreto legge 42/2006) si può accedere al cumulo nel caso in cui la procedura amministrativa della totalizzazione non sia stata completata e l’interessato abbia inoltrato espressa richiesta di rinuncia.
Analisi sulle possibile scelte dell’iscritto
Il cumulo rappresenta una delle possibili soluzioni nel caso in cui un iscritto alla Gestione Separata dell’Enpaia abbia maturato più anzianità contributive in più casse di previdenza e voglia ottenere una prestazione da tutti i periodi contributivi.
In alternativa l’iscritto potrebbe:
a) ricongiungere (legge 45/90) i periodi contributivi maturati nelle varie gestioni previdenziali, nella gestione in cui la persona risulta iscritto.
Questa operazione inibisce la possibilità di richiesta della prestazione in regime di totalizzazione e di cumulo.
La ricongiunzione potrebbe risultare onerosa qualora il montante accreditato dalla cassa “cedente” non risulta sufficiente a coprire i maggiori costi futuri che, l’acquisizione della posizione, determinano per la cassa “acquisente”.
Questa procedura permette di accreditare in un’unica cassa tutti i periodi contributivi accumulati nella propria vita lavorativa. Pertanto, alla fine della procedura, l’interessato sarà titolare di una unica posizione previdenziale e la prestazione erogata si baserà sulla normativa vigente in detta gestione.
Quindi, se si avevano periodi contributivi maturati in una gestione che prevedeva il riconoscimento di un conteggio con un sistema diverso rispetto alla cassa in cui si ricongiunge, al termine della procedura, l’iscritto avrà perso il diritto a veder conteggiata la pensione con la metodologia prevista dalla cassa “cedente”.
La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla Gestione presso cui avverrà la ricongiunzione, la quale poi contatterà le singole gestioni coinvolte al fine di definire la procedura.
b) totalizzare (decreto legislativo 42/2006) permette, operando in modo del tutto simile al cumulo, di ottenere una unica prestazione pensionistica, diversamente dal cumulo, le prestazioni pro-quota di ciascuna gestione, sono determinate con il sistema contributivo. In sostanza qualora l’interessato abbia periodi contributivi maturati presso una gestione che riconosce il calcolo della prestazione diverso dal contributivo, con la totalizzazione si perde questo diritto.
Come per il cumulo l’anzianità è determinata come somma dei periodi contributivi purché non coincidenti, in quel caso infatti il periodo viene considerato una sola volta.
Questa metodologia prevede il conseguimento del diritto alla prestazione, come per il cumulo, in tutte le tipologie di pensioni (vecchiaia, anzianità, inabilità e superstiti).
La particolarità della totalizzazione, per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, è il differimento della prestazione al maturare del diritto, in sostanza da quando si matura il diritto alla prestazione, l’erogazione avviene trascorso un periodo (in gergo “finestra mobile”) ovvero vi è uno slittamento variabile (varia di anno in anno) tra il momento del conseguimento dei requisiti utili per il diritto alla pensione e la decorrenza effettiva della liquidazione della prestazione.
Nel caso di presenza di una storia contributiva frammentata, non esiste una regola certa sulla convenienza di un sistema rispetto ad un altro, la scelta è molto soggettiva e dipende strettamente dalle necessità dell’interessato e della situazione previdenziale.
La convenienza della scelta della procedura, tra Cumulo, Totalizzazione o Ricongiunzione, deve essere stabilita verificando la differenza di prestazione erogata dalle singole gestioni coinvolte. Tenuto conto che, per le Casse che applicano unicamente il sistema contributivo (casse nate dalla legge 103/96), la metodologia di conteggio, sia in caso di cumulo sia di totalizzazione, è identica, la valutazione dovrebbe essere ristretta sulle gestioni coinvolte che applicano sistemi di conteggio della pensione diverso dal contributivo.
L’interessato dovrebbe quindi richiedere delle stime di prestazioni, al variare della metodologia, unicamente a quest’ultime gestioni. La differenza di prestazione deve poi essere comparata con il momento di pensionamento, diverso nelle due metodologie. In sostanza l’iscritto deve valutare se è conveniente andare prima in pensione a scapito dell’importo o viceversa.