Chi Siamo
Gestione Separata Agrotecnici
Gli Agrotecnici che esercitano attività autonoma di libera professione, anche se al contempo svolgono attività di lavoro dipendente (art. 7 D. Lgs. 10 febbraio 1996 n. 103), hanno l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata della Fondazione.
Chi Siamo
L'attività professionale di agrotecnico e di agrotecnico laureato è regolata dalla legge 6 giugno 1986 n. 251, così come modificata dalla legge 5 marzo 1991 n. 91.
L'Albo degli Agrotecnici, inizialmente comprendeva solo diplomati di scuole secondarie superiori in Agraria. È stato il primo ad accogliere i soggetti in possesso di un "diploma universitario" (istituito ai sensi della legge 19.11.1990 n. 341). Dal 1 luglio 2001 sono iscritti nell’albo i laureati sia di primo livello che magistrali.
Nell'istituire il titolo di studio di "Agrotecnico" il legislatore lo ha dichiarato "equipollente" (cioè dotato di eguale efficacia e valore) ad altri titoli analoghi e preesistenti; questo principio, inizialmente contenuto all'art. 3, della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è stato poi confermato dall'art. 197, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che precisa: "Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. ", quindi ribadito dall'art. 15, comma 8, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, che a sua volta recita: "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo."
In materia è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con il parere n. 4335, del 24 ottobre 2012, ha dichiarato la piena e totale equipollenza fra i diversi titoli di studio. Ancor prima del pronunciamento del Consiglio di Stato era stata l'ANTITRUST-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad essere intervenuta a questo riguardo, con il parere AS614, del 21.9.2009.
Infine, sempre sull'equipollenza dei titoli di studio e delle abilitazioni nonché sul principio di assorbenza dei titoli superiori, si deve segnalare la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2017, n. 5530. Le competenze degli iscritti nell’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati sono consistenti ed estese, altresì recentemente aumentate; comprendono, fra l’altro, la progettazione di miglioramenti fondiari, agrari e forestali e le attività forestali in genere, le valutazioni di incidenza ambientale, le stime e le perizie di terreni e fabbricati sia rurali che di civile abitazione; le stime ambientali; le perizie danni grandine; la consulenza fitoiatrica; la consulenza aziendale (tutti gli ambiti); la direzione, manutenzione e progettazione delle aree a verde e la valutazione di stabilità delle alberature; la certificazione energetica, la consulenza e la sicurezza sul lavoro. Dal 1996 gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati esercenti la professione dispongono di una autonoma Gestione previdenziale, interamente sostitutiva dell'INPS, per l'erogazione delle pensioni e delle altre prestazioni previdenziali previste per legge.
Quando, nel 1995, il Governo dell'epoca avviò la "riforma della previdenza" passando dal "sistema retributivo" (che aveva determinato enormi squilibri nel sistema previdenziale) al "sistema contributivo", vi fu finalmente spazio per dare una previdenza anche agli Albi dei liberi professionisti che ne erano ancora privi, come gli Agrotecnici. La legge n. 335/1995, attuata con il D.Lgs n. 103/1996, offriva varie possibilità. Gli Agrotecnici scelsero una soluzione originale, in luogo di dare vita ad una autonoma Cassa di previdenza (che avrebbe avuto costi molto alti) o di dare vita con altri ad una Cassa "pluricategoriale", decisero i "includersi" in un Ente previdenziale già esistente, individuato per l'appunto nella Fondazione ENPAIA, che per accoglierli modificò il proprio Statuto (la soluzione era così innovativa che subito un'altra categoria professionale li imitò). L'inclusione avvenne con la pubblicazione del Decreto 25 marzo 1998 mentre la soluzione adottata presentava diversi vantaggi, primo fra tutti il contenimento dei costi e le sinergie derivanti dall'utilizzo di strutture previdenziali già esistenti.
La "Gestione previdenziale degli Agrotecnici", pur essendo numericamente la più piccola in Italia, è quella più "performante" e che ha raggiunto risultati brillantissimi ed i dati delle nuove iscrizioni lo testimoniano. Anche negli anni più difficili dell'attuale crisi economica, il saldo netto delle P.lVA aperte ha fatto registrare incrementi largamente positivi: +5,30 nel 2017, +8,88% nel 2016, +7,87% nel 2015 +5,56% nel 2014, +5,25% nel 2013, +6,03% nel 2012. Una crescita ininterrotta che dura da molti anni, cifra evidente di professione competitiva ed in grado di guadagnarsi sempre nuovi spazi lavorativi.
Dopo la riforma del 1995 in Italia tutti i lavoratori, autonomi o dipendenti che siano, sono indifferentemente soggetti ad un sistema previdenziale di tipo "contributivo", dove cioè la futura pensione è determinata dall'importo dei contributi versati rivalutato annualmente, moltiplicandolo per un tasso determinato dall'ISTAT.
Il "tasso di rivalutazione ISTAT" è stato di buon livello fino al 2010 e poi ha iniziato a scendere fino a diventare addirittura negativo nel 2014 (-0,1927%, poi riportato per legge a "zero", perchè diversamente avrebbe comportato una decurtazione delle somme versate nell'arco della propria vita contributiva: una cosa \ainaudita); in seguito il rendimento è tornato a crescere, ma sempre solo di circa mezzo punto percentuale all'anno.
La Gestione previdenziale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha affrontato per tempo il problema della riduzione del tasso di capitalizzazione e lo ha fatto (prima in assoluto) dimostrando di sapere tutelare pienamente i propri iscritti. Dopo un lungo contenzioso giudiziario la Cassa degli Agrotecnici ha infatti ottenuto dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3859/2014) la possibilità di pagare pensioni più elevate, aumentando il tasso annuale di capitalizzazione, con enormi vantaggi per gli iscritti i quali, pur essendo soggetti alla più bassa aliquota obbligatoria di versamento (il 10%), si vedono riconoscere rendimenti molto più elevati rispetto a quelli riconosciuti da altre Casse di previdenza, avendo con ciò la garanzia di poter disporre di più robuste pensioni.
Non è superfluo evidenziare come prima degli Agrotecnici nessuna Cassa di previdenza avesse mai tentato la strada dell'aumento della rivalutazione dei contributi versati; gli Agrotecnici sono stati i primi in assoluto, cambiando il sistema previdenziale italiano ed in meglio la vita di centinaia di migliaia di professionisti: dopo di loro infatti anche altre Casse di previdenza ne hanno seguito l'esempio, rivalutando maggiormente i contributi dei propri iscritti.
L'anno della svolta è il 2014, quando il Consiglio di Stato ha riconosciuto alla Gestione previdenziale degli Agrotecnici (in ragione di una virtuosa amministrazione) la possibilità di rivalutare i contributi versati degli iscritti in misura superiore a quanto previsto dal sistema generale, invece obbligatorio per tutte le Casse di previdenza. Il grafico sopra riportato evidenzia bene quanto accaduto: con la linea continua è indicato il "tasso di rivalutazione ISTAT" (applicato da tutte le Casse di previdenza) mentre con la linea tratteggiata è indicato il maggiore “tasso di rivalutazione Agrotecnici". Come si vede la differenza percentuale nei rendimenti è davvero significativa, e l'esempio che segue ne mostra gli effetti "economici". Si ipotizzano due professionisti che svolgono le medesime attività, impiegano lo stesso tempo, guadagnano le stesse somme ed ovviamente pagano le stesse aliquote previdenziali; alla data del 1 gennaio 2011 (ciò dal momento in cui gli agrotecnici hanno modificato le percentuali di rivalutazione) entrambi i due professionisti avevano un “montante” versato pari a 100.000,00 euro che, nei sei anni successivi, si è sviluppato come sotto riportato.
L'Albo degli Agrotecnici, inizialmente comprendeva solo diplomati di scuole secondarie superiori in Agraria. È stato il primo ad accogliere i soggetti in possesso di un "diploma universitario" (istituito ai sensi della legge 19.11.1990 n. 341). Dal 1 luglio 2001 sono iscritti nell’albo i laureati sia di primo livello che magistrali.
Nell'istituire il titolo di studio di "Agrotecnico" il legislatore lo ha dichiarato "equipollente" (cioè dotato di eguale efficacia e valore) ad altri titoli analoghi e preesistenti; questo principio, inizialmente contenuto all'art. 3, della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è stato poi confermato dall'art. 197, comma 3, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che precisa: "Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. ", quindi ribadito dall'art. 15, comma 8, del DPR 23 luglio 1998, n. 323, che a sua volta recita: "Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo."
In materia è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con il parere n. 4335, del 24 ottobre 2012, ha dichiarato la piena e totale equipollenza fra i diversi titoli di studio. Ancor prima del pronunciamento del Consiglio di Stato era stata l'ANTITRUST-Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad essere intervenuta a questo riguardo, con il parere AS614, del 21.9.2009. Infine, sempre sull'equipollenza dei titoli di studio e delle abilitazioni nonché sul principio di assorbenza dei titoli superiori, si deve segnalare la sentenza del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2017, n. 5530.
Contribuzione
- Contributo soggettivo in percentuale sul reddito netto (a partire dal 10% fino al 26%)
- Contributo integrativo pari al 4% del volume d’affari
- Contributo di maternità in quota fissa
Prestazioni Previdenziali
In favore dei propri iscritti, la Gestione Separata eroga le seguenti prestazioni:
- Pensione di vecchiaia
- Pensione di inabilità e d’invalidità
- Pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità
- Indennità di maternità
Servizi Accessori
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 - CF 02070800582