Decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 in merito ai bonus previsti dal DL 50/2022 e DL 144/2022
Il decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 ha stabilito di riconoscere i benefici previsti ai sensi dell’articolo 33 del D. L. 17 maggio 2020 n. 50 e dell’articolo 20 del D. L. 23 settembre 2022 n. 144 “anche ai soggetti beneficiari non titolari di partita iva”.
Pertanto tutti gli iscritti che erano in possesso delle caratteristiche previste dai due decreti legge e che non hanno potuto usufruire del beneficio per l’assenza di una partita iva potranno ora presentare istanza utilizzando l’allegata modulistica inoltrandola unicamente alle PEC indicate sui moduli allegati.
La richiesta dell’indennità per € 150 (valevole per coloro i quali non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) si intenderà valevole anche per l’indennità di € 200, pertanto non occorre inoltrare entrambe le richieste.
Quindi la domanda di indennità per il bonus € 200 (valevole per coloro i quali non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali) è da intendersi solo ed esclusivamente per questo beneficio.
Si ricorda che alla domanda deve essere allegato:
- Copia della carta di identità valida;
- Copia del codice fiscale
Si evidenzia che la domanda può essere presentata SOLO da coloro i quali erano sprovvisti della Partita IVA: NON deve intendersi come riapertura dei termini di presentazione della domanda per coloro i quali, in possesso dei requisiti previsti dai DL 50/2022 e DL 144/2022 non avevano provveduto entro il termine indicato dalla Gestione.
La domanda deve essere inoltrata entro e non oltre il 28 febbraio p.v..
Una volta acquisite le richieste la liquidazione della prestazione avverrà in base alle indicazioni ministeriali.